Domande sulle indennità e sui costi computabili
Le condizioni per il sussidio di uno stadio per i microinquinanti sono elencate nell’art. 63 LPAc:
- Pianificazione efficace
- Protezione adeguata delle acque
- Conformità allo stato della tecnica
- Efficienza economica
Queste quattro condizioni sono di pari importanza nella scelta del processo, vale a dire che un processo a costi ridotti non può essere preferito a discapito di un’adeguata protezione delle acque. Informazioni più specifiche sono disponibili nei seguenti documenti (Link).
La combinazione di processi non è contemplata nelle condizioni di legge (eliminazione dell’80%). In questo caso è necessario trovare una chiave di riparto per i costi (v. Eventi informativi regionali).
I costi computabili per il post-trattamento dopo l’ozonizzazione sono i costi di un filtro a sabbia monostrato di dimensioni comuni. Ciò significa che i filtri più grandi o i filtri CAG (come post-trattamento) sono computabili solo in misura parziale (v. Eventi informativi regionali).
Le misure in un impianto di depurazione che non soddisfi alcun criterio dell’OPAc, ma che è in fase di potenziamento su base volontaria, non sono computabili alle indennità (v. Aiuto all’esecuzione «Eliminazione delle sostanze organiche in tracce negli impianti di depurazione. Finanziamento delle misure»).
Viene rimborsato il 75% dei costi di un esperimento pilota se il progetto prevede un nuovo processo o una combinazione di nuovi processi. È importante che il progetto venga esaminato in anticipo con l’UFAM. Invece, il test pilota non rientra nei costi computabili qualora sia finalizzato a ottimizzare l’esercizio o a perfezionare il dimensionamento dell’impianto.
Nel caso di siti inquinati (ad esempio ex aree di addestramento antincendio con sostanze per- e polifluoroalchiliche), si tratta di un cosiddetto “onere ereditario” per il committente, poiché la bonifica è “innescata” solo dalla costruzione di uno stadio per i microinquinanti (art. 3 OSiti). Se i costi aggiuntivi risultanti non possono essere trasferiti all’inquinatore e quindi non possono essere finanziati tramite l’OTaRSi, e se il committente deve pagarli da solo, i costi aggiuntivi sono in linea di principio computabili in base all’art. 61a LPAc. Affinché i costi aggiuntivi sostenuti siano computabili, l’attuazione delle misure deve essere economicamente sostenibile ai sensi dell’articolo 63 LPAc. Ciò significa che deve essere scelto il progetto più efficace dal punto di vista dei costi per raggiungere l’obiettivo desiderato (eliminazione dell’80% delle microinquinanti). Se lo stadio per i microinquinanti viene costruito in un sito inquinato, si deve quindi giustificare il motivo per cui non si può prendere in considerazione un altro sito per lo stadio per i microinquinanti o uno scarico in un altro IDA. È quindi consigliabile, soprattutto in caso di sospetto (ad es. ex aree industriali/commerciali, ex aree di addestramento antincendio) o di iscrizione nel registro dei siti inquinati, esaminare tempestivamente il terreno di costruzione per verificare la presenza di eventuali sostanze inquinanti.